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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

   


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L’unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano e che trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri che desiderino riunirsi ai propri familiari. Il ricongiungimento familiare, è uno strumento essenziale per permettere la vita familiare, in quanto contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione nello Stato, permettendo quindi di promuovere la coesione economica e sociale.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

  • allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, oppure con visto di ingresso al seguito del proprio familiare;
  • agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. Occorre dimostrare la sussistenza dell’effettiva convivenza a seguito del matrimonio. La mancata convivenza comporta la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, a meno che i due coniugi abbiano avuto figli a seguito del matrimonio.
  • Al genitore straniero, anche naturale, di un minore italiano residente in Italia, a condizione che questi non sia stato privato dalla potestà genitoriale secondo la legge italiana.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato per una durata pari al permesso di soggiorno del familiare straniero che ha richiesto il ricongiungimento familiare.

La titolarità del permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione ai corsi di studio o di formazione professionale e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo entro i limiti d’età previsti dalla legge italiana.

In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno può essere convertito. in presenza dei requisiti, in peremesso per lavoro o per studio.

Infine, è prevista una tutela rafforzata contro l’allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto. Tale tutela rafforzata impone all’amministrazione, prima di adottare un provvedimento di rifiuto del rilascio, revoca o al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, di valutare in concreto la situazione dell’interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali.

Ricongiungimento familiare: requisiti e procedura

L’ingresso dei familiari di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia avviene previo rilascio di un visto per ricongiungimento familiare.

Il visto di ingresso deve essere richiesto dallo straniero regolarmente soggiornante in Italia presentando la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, utilizzando la procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.

Dal 17 agosto 2017 la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare è interamente digitale. Il Ministero dell'Interno con la circolare 2805 del 31 luglio 2017 ha diramato le istruzioni relative alla nuova procedura prevista dalla legge del 13 aprile 2017.

La novità consiste nel fatto che la domanda di nulla osta al ricongiungimento, che già doveva essere presentata per via telematica attraverso il sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2, deve ora anche essere corredata della documentazione relativa ai requisiti richiesti circa il reddito e l'alloggio (così come previsto dall'art. 29, comma 3 del testo unico dell'Immigrazione), scannerizzata dall'interessato e inviata in allegato alla richiesta di ricongiungimento. 

L'innovazione consentirà allo Sportello Unico di verificare i requisiti relativi all'alloggio e al reddito e procedere al rilascio del nulla osta entro 90 giorni - nuovo limite temporale imposto dalla norma - dalla presentazione della domanda.

I requisiti

Lo straniero che voglia richiedere il ricongiungimento familiare deve essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, in corso di validità o per il quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini previsti, rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, oppure per asilo, studio, motivi religiosi o familiari.

Il rilascio del visto e il successivo ottenimento del ricongiungimento sono subordinati all’accertamento della sussistenza di alcuni requisiti.

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia deve infatti dimostrare la disponibilità di:

  • un’abitazione adeguata, dotata cioè dei requisiti igienici e sanitari, accertati dal certificato di idoneità abitativa.
L’interessato dovrà quindi richiedere l’apposito certificato all’Ufficio Tecnico del Comune di residenza. Se la persona che chiede il ricongiungimento è ospite dovrà accompagnare all’istanza di ricongiungimento anche la dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento, secondo il modello S2, dalla quale si evince il consenso ad ospitare anche il familiare o i familiari ricongiunti.

In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su modello S1. Il richiedente dovrà allegare alla domanda anche una copia del contratto di locazione o comodato o proprietà dell’immobile, della durata non inferiore a sei mesi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

I requisiti relativi all’idoneità abitativa, come indica la Circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2009 n. 7170 , in conformità con la direttiva dell’Unione Europea in materia di ricongiungimento familiare (articolo 7, par. 1, lett. a), sono quelli contenuti nel Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.

In particolare l’abitazione deve rispettare i seguenti requisiti:

Superficie per abitante

1 abitante: 14 metri quadrati

2 abitanti: 28 metri quadrati

3 abitanti: 42 metri quadrati

4 abitanti 56 metri quadrati

Per ogni abitante successivo + 10 metri quadrati

Composizione dei locali:

Stanza da letto per 1 persona: 9 metri quadrati

Stanza da letto per 2 persone: 14 metri quadrati + una stanza soggiorno di 14 metri quadrati

Per gli alloggi monostanza:

1 persona: 28 metri quadrati (comprensivi del bagno)

2 persone: 38 metri quadrati (comprensivi del bagno)

Altezza minima: 2,70 metri

Aerazione:

Soggiorno e cucina con finestra apribile. Bagno, quando non dotato di finestra, munito di impianto di aspirazione meccanica.

  • Un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare che si vuole ricongiungere. Questo parametro di reddito è suscettibile di annuale aggiornamento e il reddito necessario aumenta a seconda del numero di familiari che si intendono ricongiungere.

Ad esempio, per l’anno 2021, il richiedente regolarmente soggiornante in Italia che desideri ricongiungersi con un familiare deve avere un reddito non inferiore a 8.975,46 €; per ricongiungere due familiari è necessario avere un reddito di 11.967,28 €, e così via. 

La documentazione da presentare per attestare la disponibilità del reddito varia a seconda della tipologia di occupazione del richiedente.

Elenco dei documenti da allegare alla domanda

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Non è necessario dimostrare il possesso dei requisiti di abitazione idonea e reddito per i richiedenti asilo e rifugiati.

I familiari ricongiungibili

Lo straniero in Italia può chiedere il ricongiungimento dei seguenti familiari ancora all’estero:

  • Il coniuge che abbia compiuto 18 anni e con cui il soggiornante in Italia non sia legalmente separato.
  • I figli che al momento dell’istanza di ricongiungimento siano minori di 18 anni, anche quelli del coniuge o nati fuori del matrimonio, a condizione che non siano coniugati e che l’altro genitore (qualora esista) abbia espresso il suo consenso. I figli minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
  • I figli maggiorenni che siano a carico dello straniero soggiornante in Italia, quando questi, per ragioni oggettive, non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per gravi motivi di salute che comportino invalidità totale.
  • I genitori a carico dello straniero soggiornante in Italia o i genitori con più di 65 anni di età, quando non esistano altri figli in grado di provvedere al loro sostentamento nel Paese di origine o di provenienza o se gli altri figli non possano provvedervi per gravi motivi di salute, documentabili.
Nel caso di genitori con più di 65 anni di età è richiesta altresì un’assicurazione sanitaria.  Al momento della presentazione della richiesta di ricongiungimento è sufficiente presentare una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa. Questa deve poi essere sottoscritta entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio dello Stato e prima della presentazione allo Sportello Unico, alle seguenti condizioni: l’assicurazione non deve avere data di scadenza e dovrà coprire rischi di malattia, infortuni e maternità.

È consentito l’ingresso per ricongiungimento anche al genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore. La domanda di nulla osta può essere presentata per conto del minore dal genitore soggiornante regolarmente. Per i requisiti di reddito e di alloggio si tiene conto della condizione del genitore regolarmente soggiornante.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 118/2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, le norme sul ricongiungimento familiare si estendono anche ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente, tra di loro o con cittadini italiani

Circolare Ministero Interno del 5 agosto 2016

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia non può richiedere il ricongiungimento familiare se già sposato con altro coniuge residente in Italia.

L'iter della domanda

Se la domanda è accolta lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al ricongiungimento, rasmettendo per via telematica direttamente agli Uffici Consolari Italiani nel Paese di origine o di residenza del familiare ancora all’estero e da ricongiungere, aprendo la seconda fase della procedura, ovvero la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso.

I familiari per i quali è stato richiesto il nulla osta devono dunque presentare agli Uffici Consolari, insieme alla richiesta di rilascio del visto di ingresso, la certificazione attestante il rapporto di parentela (matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario) debitamente tradotta e legalizzata dall’autorità consolare. Non si procede alla legalizzazione quando siano stati stipulati accordi bilaterali o internazionali in materia di abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri in base alla Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 1961)

Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o se quest’ultima non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la predetta documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, anche procedendo all’esame del DNA, effettuate a spese degli interessati.

Nel caso di figli maggiorenni a carico, lo stato di salute è documentabile attraverso certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.

Se, invece, la domanda è respinta, contro il diniego del nulla osta è possibile fare ricorso presso il Tribunale ordinario della sede di residenza del richiedente regolarmente soggiornante in Italia.

Il visto per ricongiungimento nei confronti del familiare per cui è stato rilasciato il nulla osta viene rilasciato o negato entro 30 giorni dalla richiesta. L’esito dipende dalla verifica dell’autenticità da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare.

Se il richiedente è titolare dello status di rifugiato il rigetto della domanda non può essere motivato solo dalla mancanza di documenti attestanti l’esistenza dei vincoli familiari o il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari.

Entro 48 ore dall’ingresso in Italia del familiare che abbia ottenuto il visto per ricongiungimento, il familiare regolarmente residente in Italia deve presentare la dichiarazione scritta di cessione fabbricato all’autorità di pubblica sicurezza.

Ingresso con familiare a seguito

Qualora il familiare che ha i requisiti per il ricongiungimento desideri entrare in Italia contestualmente ed insieme al proprio familiare che ha già ottenuto un visto di ingresso (per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi) può richiedere un visto di ingresso per familiare al seguito. Al fine di ottenere tale visto è necessario soddisfare le stesse condizioni previste per il ricongiungimento familiare (ovvero requisiti di parentela e di disponibilità di alloggio e di reddito).

La procedura per il rilascio del relativo nulla osta è analoga alla procedura per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. La domanda deve essere inoltrata in via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione utilizzando il modello T, mediante la procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.

Solo in questo caso, lo straniero titolare del permesso di soggiorno che presenti la sua richiesta mentre si trova ancora all’estero può avvalersi di un procuratore speciale in Italia per la presentazione della domanda e della relativa documentazione. Pertanto, all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per la presentazione della documentazione già prevista per il ricongiungimento familiare, dovrà aggiungere altresì:

  • Fotocopia di un documento d’identità del procuratore delegato
  • Delega a favore di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia ai fini della presentazione dell’istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto un visto, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica consolare italiana nel paese di origine o di residenza del richiedente.

Fonte : Ministero dell'Interno