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L’unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano e che trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri che desiderino riunirsi ai propri familiari. Il ricongiungimento familiare, è uno strumento essenziale per permettere la vita familiare, in quanto contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione nello Stato, permettendo quindi di promuovere la coesione economica e sociale. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
Dal 17 agosto 2017 la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare è interamente digitale. Il Ministero dell'Interno con la circolare 2805 del 31 luglio 2017 ha diramato le istruzioni relative alla nuova procedura prevista dalla legge del 13 aprile 2017. La novità consiste nel fatto che la domanda di nulla osta al ricongiungimento, che già doveva essere presentata per via telematica attraverso il sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2, deve ora anche essere corredata della documentazione relativa ai requisiti richiesti circa il reddito e l'alloggio (così come previsto dall'art. 29, comma 3 del testo unico dell'Immigrazione), scannerizzata dall'interessato e inviata in allegato alla richiesta di ricongiungimento. L'innovazione consentirà allo Sportello Unico di verificare i requisiti relativi all'alloggio e al reddito e procedere al rilascio del nulla osta entro 90 giorni - nuovo limite temporale imposto dalla norma - dalla presentazione della domanda.I requisiti Lo straniero che voglia richiedere il ricongiungimento familiare deve essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, in corso di validità o per il quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini previsti, rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, oppure per asilo, studio, motivi religiosi o familiari. Il rilascio del visto e il successivo ottenimento del ricongiungimento sono subordinati all’accertamento della sussistenza di alcuni requisiti.Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia deve infatti dimostrare la disponibilità di:
In particolare l’abitazione deve rispettare i seguenti requisiti: Superficie per abitante 1 abitante: 14 metri quadrati 2 abitanti: 28 metri quadrati 3 abitanti: 42 metri quadrati 4 abitanti 56 metri quadrati Per ogni abitante successivo + 10 metri quadratiComposizione dei locali: Stanza da letto per 1 persona: 9 metri quadrati Stanza da letto per 2 persone: 14 metri quadrati + una stanza soggiorno di 14 metri quadratiPer gli alloggi monostanza: 1 persona: 28 metri quadrati (comprensivi del bagno) 2 persone: 38 metri quadrati (comprensivi del bagno) Altezza minima: 2,70 metri Aerazione: Soggiorno e cucina con finestra apribile. Bagno, quando non dotato di finestra, munito di impianto di aspirazione meccanica.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Non è necessario dimostrare il possesso dei requisiti di abitazione idonea e reddito per i richiedenti asilo e rifugiati.I familiari ricongiungibili Lo straniero in Italia può chiedere il ricongiungimento dei seguenti familiari ancora all’estero:
È consentito l’ingresso per ricongiungimento anche al genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore. La domanda di nulla osta può essere presentata per conto del minore dal genitore soggiornante regolarmente. Per i requisiti di reddito e di alloggio si tiene conto della condizione del genitore regolarmente soggiornante. A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 118/2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, le norme sul ricongiungimento familiare si estendono anche ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente, tra di loro o con cittadini italiani Circolare Ministero Interno del 5 agosto 2016 Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia non può richiedere il ricongiungimento familiare se già sposato con altro coniuge residente in Italia. L'iter della domanda Se la domanda è accolta lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al ricongiungimento, rasmettendo per via telematica direttamente agli Uffici Consolari Italiani nel Paese di origine o di residenza del familiare ancora all’estero e da ricongiungere, aprendo la seconda fase della procedura, ovvero la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso. I familiari per i quali è stato richiesto il nulla osta devono dunque presentare agli Uffici Consolari, insieme alla richiesta di rilascio del visto di ingresso, la certificazione attestante il rapporto di parentela (matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario) debitamente tradotta e legalizzata dall’autorità consolare. Non si procede alla legalizzazione quando siano stati stipulati accordi bilaterali o internazionali in materia di abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri in base alla Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 1961)Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o se quest’ultima non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la predetta documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, anche procedendo all’esame del DNA, effettuate a spese degli interessati. Nel caso di figli maggiorenni a carico, lo stato di salute è documentabile attraverso certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.Se, invece, la domanda è respinta, contro il diniego del nulla osta è possibile fare ricorso presso il Tribunale ordinario della sede di residenza del richiedente regolarmente soggiornante in Italia. Il visto per ricongiungimento nei confronti del familiare per cui è stato rilasciato il nulla osta viene rilasciato o negato entro 30 giorni dalla richiesta. L’esito dipende dalla verifica dell’autenticità da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare. Se il richiedente è titolare dello status di rifugiato il rigetto della domanda non può essere motivato solo dalla mancanza di documenti attestanti l’esistenza dei vincoli familiari o il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari. Entro 48 ore dall’ingresso in Italia del familiare che abbia ottenuto il visto per ricongiungimento, il familiare regolarmente residente in Italia deve presentare la dichiarazione scritta di cessione fabbricato all’autorità di pubblica sicurezza.Ingresso con familiare a seguito Qualora il familiare che ha i requisiti per il ricongiungimento desideri entrare in Italia contestualmente ed insieme al proprio familiare che ha già ottenuto un visto di ingresso (per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi) può richiedere un visto di ingresso per familiare al seguito. Al fine di ottenere tale visto è necessario soddisfare le stesse condizioni previste per il ricongiungimento familiare (ovvero requisiti di parentela e di disponibilità di alloggio e di reddito).La procedura per il rilascio del relativo nulla osta è analoga alla procedura per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. La domanda deve essere inoltrata in via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione utilizzando il modello T, mediante la procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell’Interno. Solo in questo caso, lo straniero titolare del permesso di soggiorno che presenti la sua richiesta mentre si trova ancora all’estero può avvalersi di un procuratore speciale in Italia per la presentazione della domanda e della relativa documentazione. Pertanto, all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per la presentazione della documentazione già prevista per il ricongiungimento familiare, dovrà aggiungere altresì:
Fonte : Ministero dell'Interno |