Dall'8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri
è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo.
Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo
indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di
soggiorno da almeno 5 anni. La domanda va presentata presso gli
uffici postali
oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare
presso i Comuni (pdf 13 Kb)
che offrono questo servizio o presso i Patronati (pdf 2 Kb)
Alla domanda è necessario allegare:
- copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
- copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo
annuo dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici
(colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
- certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
- un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
- copie delle buste paga relative all'anno in corso;
- documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
- bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (27,50€)
- contrassegno telematico da euro 14,62
Il costo della raccomandata è di euro 30.
Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato.
La richiesta può essere presentata anche per il coniuge, i figli minori e,
se a carico, per i figli maggiorenni e per i propri
genitori.
Per ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti
elencati sopra, è necessario:
- avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due
o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo
deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione
proveniente dall'estero dovrà essere tradotta,
legalizzata e validata dall'autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile
residenza dello straniero.
Con il permesso di soggiorno CE è possibile:
- entrare in Italia senza visto;
- svolgere attività lavorativa;
- usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;
- partecipare alla vita pubblica locale.
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro
Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:
- esercitare un'attività economica come lavoratore regolare;
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore
al doppio dell'importo minimo previsto per l'esenzione
della spesa sanitaria) e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo del soggiorno.
In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno mentre
ai familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi di famiglia.
Divieti e revoche
Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE nei seguenti casi:
- per motivi di studio o formazione professionale;
- per soggiorni a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
- per asilo o in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato;
- per possesso di un permesso di soggiorno di breve durata;
- ai diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i
membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni
internazionali di carattere universale.
Il permesso di soggiorno CE è revocato:
- se acquisito fraudolentemente;
- in caso di espulsione;
- quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
- in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;
- in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.
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