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IL DOCUMENTO |
Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e per i maggiorenni ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto. In aderenza alla vigente normativa europea, dal 20 maggio 2010 viene rilasciato ai cittadini, da tutte le Questure in Italia ed all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, un passaporto elettronico costituito da un libretto di 48 pagine a modello unificato. Tale libretto cartaceo è dotato di un microchip in c opertina, ecco perché elettronico, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. Inoltre, è presente, alla pagina 2 del libretto la firma digitalizzata, fatta eccezione per le sotto elencate categorie:
In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura "esente" scritta anche in lingua inglese e francese. Per i minori oltre ai cambiamenti già intervenuti, è ora previsto che siano tutti dotati di un passaporto individuale. Pertanto non è più possibile richiedere l' iscrizione del figlio minore sul passaporto del genitore. Per notizie più approfondite vi rimandiamo alla sezione del passaporto per i minori. Per i minori la procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età. N. B. L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Espatrio con carte di identità Sono valide per l'espatrio verso Paesi UE le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L'ESPATRIO. Ricordiamo purtroppo che nelle frontiere estere vengono quasi sempre sollevate eccezioni sulla regolarità delle carte di identità rinnovate solo con il timbro. Consigliamo pertanto di munirsi di altro documento (es. passaporto) per evitare spiacevoli rifiuti. Passaporto per entrare negli Stati Uniti A partire dal 12 gennaio 2009 coloro i quali intendono recarsi negli Stati Uniti usufruendo del Visa Waiver Program, che consente di viaggiare senza il visto, dovranno richiedere un'autorizzazione al viaggio elettronica, (ESTA -Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti. Per recarsi negli Stati Uniti d'America senza necessità di visto, usufruendo del programma "Visa Waiver Program - Viaggio senza Visto", sono validi i seguenti passaporti:
In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, o di tipo diverso di passaporto, è necessario richiedere il visto. La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, comprometterà la possibilità di usare nuovamente il programma. I minori per benificiare del Visa Waiver Program devono essere in possesso di passaporto individuale. |
RILASCIO |
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Consulta il sito di Agenda passaporto www.passaportonline.poliziadistato.it. Il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia. Se le date disponibili online sono terminate potete rivolgervi direttamente alla vostra Questura o commissariato, tenendo conto dei tempi di attesa. La domanda per il rilascio (fate attenzione a compilare quella che occorre scegliendo tra il modulo per i maggiorenni e quello per i minorenni).
Chi intende richiedere il passaporto presso il luogo di domicilio e non presso quello di residenza, deve tenere presente che per effettuare correttamente i controlli previsti dalla legge ci sono alcune condizioni ed in particolare la dimostrazione del domicilio o dimora in comune diverso da quello di residenza e le ragioni che giustifichino il perché non ci si rechi alla Questura di residenza per richiedere il passaporto. Soprattutto va considerato che si allungheranno i tempi di rilascio poiché lo stesso sarà subordinato al nulla osta al rilascio che dovrà essere richiesto alla Questura di residenza. Richiesta di passaporto all'estero I cittadini italiani all'estero che devono richiedere il passaporto devono visitare questa pagina del ministero Affari Esteri www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/Documenti_di_Viaggio/ N.B. Insieme al modulo di richiesta del passaporto i cittadini dovranno sottoscrivere e consegnare anche un foglio su carta intestata, consegnato al momento dalla questura o commissariato poiché deve essere in originale, contenente una informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l'ufficio del Garante sulla riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri. Copia dell'informativa sarà rilasciata al cittadino. La documentazione da presentare
Si ricorda che le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato anche in tempi differiti rispetto alla presentazione dell'istanza, e che sono trattenute solo per il tempo strettamente necessario alla lavorazione del documento. Poi una volta emesso sono cancellate. |
AVVERTENZE |
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Avvertenze valide per il rilascio o rinnovo di tutti i documenti di espatrio
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MINORI |
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Tutti i minori di cittadinanza italiana per espatriare devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio quindi del passaporto, o per i Paesi UE, anche della carta di identità valida per l'espatrio. Rilascio del passaporto - il documento e la sua validità Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori italiani la normativa (estesa anche alle carte d'identità rilasciate dai Comuni) prevede che i passaporti per minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera.
Non tutti sanno che se si è genitore di figli minori per richiedere il proprio passaporto è necessario l'assenso dell'altro genitore. Non importa se coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. Il motivo è ovviamente la tutela del minore. L'altro genitore deve firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare. Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso il richiedente del passaporto potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale (il documento deve essere firmato per il confronto delle firme) con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa a tutti i cittadini comunitari. Ribadiamo che tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori. Espatrio con carte di identità Sono valide per l'espatrio le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L'ESPATRIO. Inoltre ricordiamo che sulle carte di identità ora sono presenti i nomi dei genitori, se invece non sono indicati gli stessi ai controlli in frontiera dovranno esibire una documentazione da cui questo si evinca (es: stato di famiglia). Ricordiamo anche che purtroppo che nelle frontiere estere vengono quasi sempre sollevate eccezioni sulla regolarità delle carte di identità rinnovate solo con il timbro. Consigliamo pertanto di munirsi di altro documento (es. passaporto) per evitare spiacevoli rifiuti. Condizioni per l'espatrio del minore Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:
Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE. Accade però che alcune compagnie aeree o di navigazione
richiedano un documento di accompagnamento anhe nei casi dove non
è
previsto dalla Legge italiana e che quindi le questure non
rilasciano. La dichiarazione di accompagnamento I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura. La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartaceao la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore. Nel primo caso la questura provvederà poi a rilasciare l'attestazione della dichiarazione che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa. Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria. Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato. Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche le fotocopie del documento dell'accompagnatore (documento che deve essere firmato per verificare la corrispondenza della firma), dei genitori e del minore. Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato. Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. Ciò significa che:
La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio(da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la dichiarazione. In particolare:
La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente. N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio. Inoltre , in aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R. e PEC (con o senza firma digitale). In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possono richiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell'interesse del minore. Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo però che per le tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori. Si precisa però che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perciò, per non avere spiacevoli sorprese all'imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno. Lasciapassare Il lasciapassare è un documento costituito da un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare). Il lasciapassare è valido fino ai 15 anni del minore italiano. Giova ricordare checon la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori. Pertanto il minore ora può avere la carta di identità, anche valida per l'espatrio, a partire dal giorno della nascita e quindi l'istituto del lasciapassare è di fatto diventato obsoleto. Indicazioni I passaporti individualicon durata decennale rilasciati ai minori anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009) sono validi fino alla loro naturale data di scadenza. Il 2 agosto 2010 è stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all'espatrio dei minori.Leggi la circolare Viaggio per gli USA Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa - Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale. |
DUPLICATO |
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Se il passaporto viene smarrito, rubato o le pagine sono esaurite, non sarà possibile rilasciare un duplicato ma il cittadino dovrà richiedere un nuovo passaporto. In tutti i casi è necessaria quindi la stessa documentazione richiesta per il rilascio ovvero le foto, il bollettino, il contributo amministrativo da € 73,50 sotto forma di contrassegno telematico e se necessario i vari moduli di assenso. Precisiamo che:
La domanda (attenzione a scegliere quella per maggioenni o minorenni a seconda della necessità) può essere presentata presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza, i Carabinieri o presso il Comune. Ricordiamo che le impronte digitali sono acquisite soltanto presso le questure o presso i commissariati. Pertanto chi intende consegnare la domanda in uffici diversi da questi deve mettere in preventivo questo ulteriore passaggio realizzabile anche in data differita rispetto alla consegna della domanda di passaporto. |
CONSEGNA |
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Una volta richiesto il passaporto e consegnata la documentazione completa, a seconda delle questure e del numero delle richieste, il documento può essere rilasciato in pochi giorni se non a vista. E' possibile far ritirare il passaporto da altra persona, ai sensi della Legge n. 445 del 2000 (Legge Bassanini) purché il delegato sia maggiorenne, abbia una fotocopia del documento del titolare del passaporto e una delega legalizzata da un notaio o da un ufficiale dell'anagrafe, scritta in carta semplice. Ricordiamo alla persona delegata di portare un suo documento. Servizio passaporti a domicilio Dal 27 ottobre 2014 prende il via su scala nazionale il servizio Passaporti a domicilio dove al cittadino che ne fa richiesta, grazie ad una convenzione con Poste Italiane, il documento emesso verrà recapitato a domicilio con un costo di € 8,20 da pagare in contrassegno al momento della consegna, ovvero direttamente all'incaricato di Poste Italiane. Vediamo come funziona:
In caso di mancata consegna:
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