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PATENTE


IL DOCUMENTO

La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli è rilasciata dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (MCTC). è possibile sostenere gli esami anche in una provincia diversa da quella di residenza. è obbligatorio, però, sostenere tutti gli esami, sia di teoria che di pratica, presso un unico ufficio provinciale.

REQUISITI NECESSARI PER CONSEGUIRE LA PATENTE
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FISICI E PSICHICI
Per ottenere la patente occorre sottoporsi ad una visita medica di controllo del proprio stato fisico e psichico. La visita deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al quale sono attribuite funzioni in materia medico - legale. La visita può, inoltre, essere effettuata da un medico inserito in particolari ambiti del Servizio Sanitario (medico responsabile dei servizi di base, medico militare, ispettore medico delle Ferrovie dello Stato ecc.). Per alcune particolari categorie di persone (mutilati e minorati fisici, coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici faccia sorgere dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida, ecc.), l'esame deve essere sostenuto davanti alle commissioni mediche locali, costituite in ogni Provincia presso le Aziende Sanitarie Locali, il cui intervento può pertanto essere richiesto anche dal medico di cui sopra.

MORALI
La patente di guida è revocata dal Prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive, nonchè alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, nel caso in cui l'utilizzo della patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

TIPI DI PATENTE
(Vedi alla pagina TIPI DI PATENTE)


COME OTTENERE LA PATENTE
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Per ottenere la patente occorre presentare apposita domanda all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.

ESAME DI IDONEITÀ
Il rilascio della patente si ottiene superando un esame di teoria ed una prova pratica di verifica delle capacità e dei comportamenti su strada, che deve essere effettuata su veicoli dotati di doppi comandi, fatta eccezione per i motocicli. Gli esami sono effettuati da dipendenti della Motorizzazione Civile; sono pubblici e possono essere sostenuti dopo 1 mese dalla data di rilascio ed entro i 6 mesi di validità del cosiddetto "foglio rosa" (l'autorizzazione necessaria per esercitarsi alla guida su strada). In tale limite di tempo è possibile ripetere una sola volta una delle due prove d'esame. Per sostenere gli esami occorre prenotarsi non oltre il 5° giorno lavorativo precedente la data della prova; non è possibile prenotare l'esame di guida negli ultimi cinque giorni lavorativi di validità del foglio rosa.

ESERCITAZIONI ALLA GUIDA
L'autorizzazione ad esercitarsi è valida per sei mesi e consente all'aspirante di far pratica su veicoli della categoria per la quale è stata richiesta la patente (o l'estensione di validità), purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente - valida per la stessa categoria - conseguita da almeno 10 anni, oppure valida per la categoria superiore. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di un contrassegno recante la lettera «P» (principiante). La lettera «P», da esporre nella parte anteriore e in quella posteriore del veicolo, deve essere di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Il contrassegno va applicato in posizione verticale in modo che sia ben visibile e in modo tale da non ostacolare la necessaria visibilità del posto di guida e di quello occupato da colui che funge da istruttore.

LIMITAZIONI PER I NEOPATENTI
Dalla data di superamento dell'esame decorrono due limiti per i neo patentati:

  1. i titolari di patente italiana di categoria A (motocicli) non possono, per due anni e comunque non prima di aver raggiunto i 20 anni di età, guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw e/o di potenza specifica riferita alla tara superiore a 0,16 Kw/kg; tale limitazione può essere superata se si esegue una specifica prova pratica di controllo della capacità e dei comportamenti e si ha un'età non inferiore ai 21 anni;
  2. i titolari di patente italiana di tipo B (autovetture) non possono, per i primi tre anni, superare i 100 km all'ora sulle autostrade ed i 90 km all'ora sulle strade extraurbane principali.

GUIDA SENZA PATENTE (art. 116 e art. 125 Codice della Strada)
Chi guida un veicolo senza aver conseguito la patente, oppure dopo che essa è stata revocata o non è stata rinnovata per mancanza dei requisiti previsti, è punito con la sanzione pecuniaria da € 2.168,25 a € 8.676,15; il veicolo è colpito da fermo amministrativo per almeno tre mesi ed in caso di reiterazione della violazione è applicata la sanzione accessoria della confisca del veicolo stesso.
Chi, invece, munito di patente, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 137,55 euro a 550,20 euro; subisce inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi.
Chi, guida un veicolo munito della patente di guida ma privo, quando prescritto, del certificato di abilitazione professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 137,55 euro a 550,20. Si applica inoltre il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 343,35 euro a 1.376,55 euro.
Il minore che, non munito di patente, guida un ciclomotore senza aver conseguito il "patentino" (certificato di idoneità) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 541,80 euro a 2.168,25; si applica inoltre la sanzione accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore per sessanta giorni.


VALIDITÀ E RINNOVO
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Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al compimento del 50° anno di età. Se sono state rilasciate o confermate a persone che hanno superato i 50 anni di età, la loro validità è limitata a 5 anni. Tutte le altri patenti, comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a meno che siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, sono valide per 3 anni.
Un regime particolare, con accertamenti medici intermedi più ravvicinati, vige per coloro che, di età superiore a 60 o 65 anni, intendano guidare autobus o autocarri/autotreni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. La patente D è valida solo fino al 65° anno di età. Per la conferma della validità della patente, cioè per il cosiddetto rinnovo, occorre effettuare innanzitutto un versamento di € 5,16 sul c.c. postale n. 9001 della Motorizzazione Civile. Munendosi di una marca da bollo di € 14,62 e portando con sè il codice fiscale, bisogna poi sottoporsi a visita medica presso una delle autorità sanitarie indicate dal Codice della Strada (ASL, medico militare, del Ministero della Sanità, della Polizia, un ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS.).
A seguito della visita con esito positivo, l'autorità sanitaria rilascia un certificato medico con il quale si può guidare in Italia ma non all'estero. Il tagliando adesivo di rinnovo, che va applicato sulla patente, viene poi spedito all'interessato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile.
Circolare con patente scaduta di validità espone alla sanzione pecuniaria di almeno €131 nonchè al ritiro della patente ed al fermo amministrativo del veicolo per due mesi (art. 126 del codice della strada).

ANNOTAZIONE SULLA PATENTE DEL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA
L'annotazione sulla patente del trasferimento di residenza viene effettuata dalla Motorizzazione Civile, a seguito di comunicazione da parte del Comune. Al momento della registrazione del cambio di residenza, infatti, gli interessati dovranno compilare un modulo per l'aggiornamento della patente che verrà spedito dal Comune al competente ufficio della Motorizzazione Civile. Quest'ultimo provvederà automaticamente a registrare la variazione e a inviare a casa dell'automobilista il tagliando autoadesivo da attaccare sulla patente.

PATENTE COMUNITARIA. RICONOSCIMENTO E CONVERSIONE
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da un altro Stato membro della CE che acquisisce in Italia la sua residenza ha due possibilità:

  1. può convertire la sua patente di guida nell'equipollente patente italiana entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia;
  2. può conservare la sua patente originaria, facendola però riconoscere. In tal caso deve, entro 90 giorni dall'acquisizione della residenza in Italia, recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e presentare richiesta su apposito modulo insieme a:
    1. autocertificazione, in carta semplice, in cui dichiara la propria residenza anagrafica in Italia (si può anche presentare un certificato di residenza);
    2. attestazione dei versamenti prescritti (€ 14,62 su c/c 4028; € 5,16 su c/c n. 9001). In seguito a tale richiesta l'ufficio provinciale della Motorizzazione rilascia un tagliando (nel quale è indicata, tra l'altro, anche la scadenza di validità della patente) che deve essere apposto sul documento di guida.
    3. può conservare la patente originaria, senza procedere ad alcun riconoscimento. In questo caso, si potrebbero tuttavia avere inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari.

PATENTE EXTRACOMUNITARIA. CONVERSIONE
I conducenti con patente o permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero non appartenente alla CE possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente (o il permesso) purché non siano residenti in Italia da oltre un anno. Se la patente, o il permesso, non sono conformi a modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui abbia aderito anche l'Italia, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da documento equivalente. Chi acquisisce la residenza anagrafica in Italia può ottenere, consegnando la patente rilasciata dallo stato estero, la patente di guida italiana della stessa categoria per la quale è valida la sua patente originaria senza dover sostenere l'esame di idoneità, purchè si tratti di patente rilasciata da uno degli stati sottoindicati. Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada.

Elenco degli Stati le cui patenti possono essere convertite :
Aggiornato ad aprile 2005

Algeria, Argentina, Corea del Sur, Croazia, Filippine, Giappone, Islanda, Libano, Liechtenstein, Macedonia, Marocco, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Principato di Monaco, Romania, San Marino, Sri Lanka, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia.

Stati, le cui patenti possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini :

Canada, Personale Diplomatico e Consolare
Cile, Diplomatici e loro familiari
Stati Uniti, Personale Diplomatico e Consolare
Zambia, Cittadini in missione governativa e loro familiari

Si precisa che gli elenchi sopra riportati sono suscettibili di variazione in quanto la convertibilità è soggetta all'accertamento della condizione di reciprocità.
Si suggerisce pertanto, per accertare eventuali variazioni intervenute, di contattare l'ufficio della Motorizzazione della propria provincia.


REVISIONE
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L'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri o il Prefetto possono disporre che entro un termine da essi stabilito il titolare di patente di guida si sottoponga a visita medica (presso la Commissione medica locale) o ad esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'abilità alla guida oppure in caso di incidente o in caso di ragionevole sospetto di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Chi guida senza essersi sottoposto agli accertamenti o agli esami incorre nelle sanzioni previste dall'art.128 comma 2 e 3 del Codice della Strada.

SOSPENSIONE
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La sospensione della patente è disposta dagli Uffici provinciali della Motorizzazione se, durante gli accertamenti per la sua conferma di validità o revisione, l'interessato risulta, temporaneamente, privo dei requisiti fisici e psichici previsti. Questo tipo di sospensione è a tempo indeterminato e perdura fino a quando l'interessato non produca certificazione della Commissione medica provinciale che attesti il recupero dei requisiti prescritti.
La sospensione viene disposta invece dal Prefetto quando costituisce sanzione amministrativa accessoria per violazione di una delle norme di comportamento del Codice della Strada (Titolo V). In questi casi la patente viene immediatamente ritirata dall'agente di polizia che ha accertato la violazione e, entro cinque giorni successivi, viene trasmessa, insieme a copia del verbale, alla prefettura del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il prefetto, entro quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo, che deve essere compreso nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma. La durata della sospensione, che decorre dal giorno del ritiro della patente, è determinata in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, oltre che al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe causare. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. Se l'ordinanza di sospensione non viene emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
Chi guida nonostante la sospensione della patente incorre nelle sanzioni previste dall'art.218 comma 6 del Codice della Strada.

REVOCA
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Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione possono disporre la revoca della patente di guida, se il titolare:
  1. non è in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
  2. non risulta idoneo alla visita per la revisione della patente;
  3. ha ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

La revoca viene disposta dal Prefetto:

  1. quando costituisce sanzione amministrativa accessoria;
  2. ai i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive.

Il provvedimento di revoca della patente disposto nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo (1).

In applicazione dell'articolo 130 bis del Codice della strada (2), la revoca (con effetti definitivi) della patente è altresì disposta nel caso in cui il conducente del veicolo sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del Codice della strada, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza (3) o sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Quando sono cessati i motivi che hanno determinato la revoca, l'interessato, può riottenere la patente di guida, sottoponendosi di nuovo agli esami, ma per sostenere questi ultimi occorre che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

Chi guida nonostante la revoca della patente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 116 comma 13 del Codice della Strada.

(1) Disposizione introdotta dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003, ed effetto dal 1° settembre 2003, riguardo alla definitività del provvedimento di revoca.

(2) Comma introdotto dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione del D.L. n.115/2005.

(3) in fase di accertamento dello stato di ubriachezza deve risultare un valore di tasso alcoolemico pari o superiore a 3 grammi per litro (g/l).


FURTO O SMARRIMENTO PATENTE
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Nel caso di furto o smarrimento della patente, entro 48 ore dalla constatazione, è necessario presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza, accompagnata da una fotografia che verrà autenticata dalla stessa autorità. Quest'ultima rilascerà contestualmente un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni. Entro questo termine l'interessato riceverà il duplicato della patente al proprio indirizzo di residenza mediante posta-contrassegno.
In ogni caso se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di guida è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
Si applica la stessa procedura anche quando si denuncia la distruzione della patente.
Se il titolare della patente, dopo la denuncia, rientra in possesso della patente di guida (smarrita o rubata), deve provvedere alla sua distruzione.
Nel caso di deterioramento della patente di guida, tale da rendere illeggibili i dati in essa contenuti (scoloritura caratteri, fotografia illeggibile ecc.), il rilascio del duplicato avviene sulla base della sola domanda, accompagnata da una fotografia e dalla patente deteriorata, presentata dall'interessato, personalmente o attraverso agenzia autorizzata, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) che provvede entro 30 giorni a rilasciare il duplicato.