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IL DOCUMENTO |
La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli è rilasciata dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (MCTC). è possibile sostenere gli esami anche in una provincia diversa da quella di residenza. è obbligatorio, però, sostenere tutti gli esami, sia di teoria che di pratica, presso un unico ufficio provinciale. |
REQUISITI
NECESSARI PER CONSEGUIRE LA PATENTE |
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FISICI E PSICHICI
Per ottenere la patente occorre sottoporsi ad una visita medica di controllo del proprio stato fisico e psichico. La visita deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al quale sono attribuite funzioni in materia medico - legale. La visita può, inoltre, essere effettuata da un medico inserito in particolari ambiti del Servizio Sanitario (medico responsabile dei servizi di base, medico militare, ispettore medico delle Ferrovie dello Stato ecc.). Per alcune particolari categorie di persone (mutilati e minorati fisici, coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici faccia sorgere dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida, ecc.), l'esame deve essere sostenuto davanti alle commissioni mediche locali, costituite in ogni Provincia presso le Aziende Sanitarie Locali, il cui intervento può pertanto essere richiesto anche dal medico di cui sopra. MORALI
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COME OTTENERE
LA PATENTE |
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Per ottenere la patente occorre presentare apposita domanda
all'Ufficio
Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.
ESAME DI IDONEITÀ
ESERCITAZIONI ALLA GUIDA
LIMITAZIONI PER I NEOPATENTI
GUIDA SENZA PATENTE (art. 116 e art. 125 Codice
della Strada)
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VALIDITÀ E
RINNOVO |
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Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino
al
compimento del 50° anno di età. Se sono state rilasciate o
confermate a persone
che hanno superato i 50 anni di età, la loro validità è limitata a 5
anni. Tutte
le altri patenti, comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a
meno che siano
rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso,
sono valide
per 3 anni.
Un regime particolare, con accertamenti medici intermedi più ravvicinati, vige per coloro che, di età superiore a 60 o 65 anni, intendano guidare autobus o autocarri/autotreni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. La patente D è valida solo fino al 65° anno di età. Per la conferma della validità della patente, cioè per il cosiddetto rinnovo, occorre effettuare innanzitutto un versamento di € 5,16 sul c.c. postale n. 9001 della Motorizzazione Civile. Munendosi di una marca da bollo di € 14,62 e portando con sè il codice fiscale, bisogna poi sottoporsi a visita medica presso una delle autorità sanitarie indicate dal Codice della Strada (ASL, medico militare, del Ministero della Sanità, della Polizia, un ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS.). A seguito della visita con esito positivo, l'autorità sanitaria rilascia un certificato medico con il quale si può guidare in Italia ma non all'estero. Il tagliando adesivo di rinnovo, che va applicato sulla patente, viene poi spedito all'interessato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile. Circolare con patente scaduta di validità espone alla sanzione pecuniaria di almeno €131 nonchè al ritiro della patente ed al fermo amministrativo del veicolo per due mesi (art. 126 del codice della strada). ANNOTAZIONE SULLA PATENTE DEL TRASFERIMENTO DI
RESIDENZA
PATENTE COMUNITARIA. RICONOSCIMENTO E
CONVERSIONE
PATENTE EXTRACOMUNITARIA. CONVERSIONE
Elenco degli Stati le cui patenti possono essere convertite :
Algeria, Argentina, Corea del Sur, Croazia, Filippine, Giappone, Islanda, Libano, Liechtenstein, Macedonia, Marocco, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Principato di Monaco, Romania, San Marino, Sri Lanka, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia. Stati, le cui patenti possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini : Canada, Personale Diplomatico e Consolare
Si precisa che gli elenchi sopra riportati sono suscettibili di
variazione in
quanto la convertibilità è soggetta all'accertamento della
condizione di
reciprocità. |
REVISIONE |
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L'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri o il
Prefetto
possono disporre che entro un termine da essi stabilito il titolare
di patente
di guida si sottoponga a visita medica (presso la Commissione medica
locale) o
ad esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei
requisiti
fisici e psichici prescritti o dell'abilità alla guida oppure in
caso di
incidente o in caso di ragionevole sospetto di guida sotto
l'influenza di
sostanze stupefacenti. Chi guida senza essersi sottoposto agli
accertamenti o
agli esami incorre nelle sanzioni previste dall'art.128 comma 2 e 3
del Codice
della Strada.
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SOSPENSIONE |
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La sospensione della patente è disposta dagli
Uffici provinciali della Motorizzazione se, durante gli accertamenti
per la sua conferma di validità o revisione, l'interessato risulta,
temporaneamente, privo dei requisiti fisici e psichici previsti.
Questo tipo di sospensione è a tempo indeterminato e perdura fino a
quando l'interessato non produca certificazione della Commissione
medica provinciale che attesti il recupero dei requisiti prescritti.
La sospensione viene disposta invece dal Prefetto quando costituisce sanzione amministrativa accessoria per violazione di una delle norme di comportamento del Codice della Strada (Titolo V). In questi casi la patente viene immediatamente ritirata dall'agente di polizia che ha accertato la violazione e, entro cinque giorni successivi, viene trasmessa, insieme a copia del verbale, alla prefettura del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il prefetto, entro quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo, che deve essere compreso nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma. La durata della sospensione, che decorre dal giorno del ritiro della patente, è determinata in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, oltre che al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe causare. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. Se l'ordinanza di sospensione non viene emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Chi guida nonostante la sospensione della patente incorre nelle sanzioni previste dall'art.218 comma 6 del Codice della Strada. |
REVOCA |
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Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e Trasporti in
Concessione
possono disporre la revoca della patente di guida, se il titolare:
La revoca viene disposta dal Prefetto:
Il provvedimento di revoca della patente disposto nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo (1). In applicazione dell'articolo 130 bis del Codice della strada (2), la revoca (con effetti definitivi) della patente è altresì disposta nel caso in cui il conducente del veicolo sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del Codice della strada, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza (3) o sotto l'azione di sostanze stupefacenti. Quando sono cessati i motivi che hanno determinato la revoca, l'interessato, può riottenere la patente di guida, sottoponendosi di nuovo agli esami, ma per sostenere questi ultimi occorre che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. Chi guida nonostante la revoca della patente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 116 comma 13 del Codice della Strada. (1) Disposizione introdotta dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003, ed effetto dal 1° settembre 2003, riguardo alla definitività del provvedimento di revoca. (2) Comma introdotto dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione del D.L. n.115/2005. (3) in fase di accertamento dello stato di ubriachezza deve risultare un valore di tasso alcoolemico pari o superiore a 3 grammi per litro (g/l). |
FURTO O
SMARRIMENTO PATENTE |
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Nel caso di furto o smarrimento della patente, entro
48
ore
dalla constatazione, è necessario presentare
denuncia
all'autorità di Pubblica Sicurezza, accompagnata da una fotografia
che verrà
autenticata dalla stessa autorità. Quest'ultima rilascerà
contestualmente un
permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni. Entro
questo termine
l'interessato riceverà il duplicato della patente al proprio
indirizzo di
residenza mediante posta-contrassegno.
In ogni caso se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di guida è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato. Si applica la stessa procedura anche quando si denuncia la distruzione della patente. Se il titolare della patente, dopo la denuncia, rientra in possesso della patente di guida (smarrita o rubata), deve provvedere alla sua distruzione. Nel caso di deterioramento della patente di guida, tale da rendere illeggibili i dati in essa contenuti (scoloritura caratteri, fotografia illeggibile ecc.), il rilascio del duplicato avviene sulla base della sola domanda, accompagnata da una fotografia e dalla patente deteriorata, presentata dall'interessato, personalmente o attraverso agenzia autorizzata, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) che provvede entro 30 giorni a rilasciare il duplicato. |